Il cliente viene seguito dall’analisi preliminare della documentazione alla stesura di un parere pro veritate fino ad arrivare alla stesura di una consulenza tecnica di parte nel caso in cui vi sia un procedimento giudiziario in corso.
In quest’ultimo caso è garantita al cliente la partecipazione alle operazioni peritali c/o il Consulente Tecnico di Ufficio, l’invio di note tecniche nonché la stesura di osservazioni all’elaborato del Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Tribunale.
Il materiale in verifica ed il materiale comparativo può essere consegnato a mano, previo appuntamento, o inviato a mezzo mail.
L’analisi della documentazione permette al Consulente di valutare se l’incarico proposto dal cliente è ammissibile e se la tesi di interesse del cliente è sostenibile.
Il parere pro veritate è un parere con il quale il Consulente, esaminata la documentazione, indica al cliente le risultanze degli accertamenti espletati, sia in senso favorevole che in senso sfavorevole alla richiesta del cliente.
Il parere è pro veritate, infatti, in quanto è redatto non nell’interesse del cliente, ma nell’interesse della verità. Il parere pro veritate viene redatto tenendo in considerazione anche la tesi contraria, al fine di conoscere a priori le conseguenze della tesi prescelta.
Di conseguenza, il parere pro veritate consente, a monte, una conoscenza approfondita strumentale alle scelte da prendere; altresì, è idoneo a limitare al minimo il rischio di controversie giudiziarie pregiudizievoli agli affari del cliente.
Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile procedere ad una nomina formale, è sempre possibile assistere, in via stragiudiziale i legali che abbiano la necessità di contrastare una Consulenza Tecnica di Ufficio con esito sfavorevole sempre che ve ne siano i presupposti.
La Consulenza Tecnica di parte, rispetto al parere pro veritate, ha luogo quando il Tribunale ha già nominato un Consulente Tecnico di Ufficio.
In tale contesto, il Consulente Tecnico di parte assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del Consulente Tecnico di Ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente; il Consumente tecnico di parte svolge, nel corso della Consulenza Tecnica di Ufficio, le seguenti attività: partecipa alle operazioni peritali presso il Consulente Tecnico di Ufficio, invia eventuali note tecniche preventive se sussistono i presupposti e, infine, invia le osservazioni critiche all’elaborato del Consulente Tecnico di Ufficio, anche in questo caso, solo nel caso in cui ci siano i presupposti per contestare le conclusioni del Consulente Tecnico di Ufficio.
La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata (FEA), che deve la sua diffusione al fatto di essere user friendly, in quanto può essere realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta; Il firmatario appone la propria firma su un tablet grafico dopo di che il dispositivo cattura i dati biometrici della firma, i quali vengono poi digitalizzati e associati al documento elettronico sottoscritto.
La firma grafometrica ha valore legale e il Legislatore ha concesso pari dignità e valore probatorio alla firma grafometrica equiparandola alla firma tradizionale apposta con la penna; ne consegue che, al pari della firma autografa tradizionale anche la firma grafometrica può essere disconosciuta.
Il Dott. Mauro Caminiti, Grafologo Forense, iscritto all’Albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Roma esperto in grafologia forense e firma grafometrica ha le competenze e le capacità per essere nominato Consulente Tecnico di Parte (CTP) in procedimenti giudiziari in cui vi sia stato un disconoscimento di firme grafometriche.
In determinati contesti giudiziari è opportuno e consigliabile far valutare la perizia già depositata dal Consulente d’Ufficio o dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero. Ciò permette di:
In quali casi è particolarmente indicata la valutazione della perizia depositata?
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